Codice Civile art. 329


GODIMENTO DEI BENI DOPO LA CESSAZIONE DELL'USUFRUTTO LEGALE

1. Cessato l' usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l' obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

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