Codice Civile art. 2920


DIRITTI DI TERZI SULLA COSA MOBILE VENDUTA
1. Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall' esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell' acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2920"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti