Codice Civile art. 2882


SEZIONE XI Della cancellazione dell'iscrizione (FORMALITA' PER LA CANCELLAZIONE)
1. La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell' atto contenente il consenso del creditore.
2. Per quest' atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835, 2837.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2882"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti