Codice Civile art. 2863


RICUPERO DELL'IMMOBILE RILASCIATO E ABBANDONO DELL'ESECUZIONE
1. Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l' immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.
2. Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
3. Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti.

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