Codice Civile art. 2856


SURROGAZIONE DEL CREDITORE PENDENTE
1. Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell' ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l' azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.
2. Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2856"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti