Codice Civile art. 2783-bis


CREDITI DELLO STATO ATTINENTI ALLE RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI DI PERTINENZA DEL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA

1. I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.
(Articolo aggiunto dal comma 3 dell'art. 9, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)

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