Codice Civile art. 2759


CREDITI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO
1. I crediti dello Stato per l' imposta sul reddito delle persone fisiche, sull' imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l' imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all' imposta o alla quota d' imposta imputabile al reddito d' impresa, sopra i mobili che servono all' esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all' esercizio stesso o nell' abitazione dell' imprenditore.
2. Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall' imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all' imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.
3. Qualora l' accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell' imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell' imposta locale sui redditi.

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