Codice Civile art. 2753


CREDITI PER CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI
1. Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

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