Codice Civile art. 2751


SEZIONE II Dei privilegi sui mobili - §1 Dei privilegi generali sui mobili - (CREDITI PER SPESE FUNEBRI, D'INFERMITA', ALIMENTI)
1. Hanno privilegio generale sui mobili, nell' ordine che segue, i crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d' infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

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