Codice Civile art. 2716


MANCANZA DELL'ATTO ORIGINALE O DI COPIA DEPOSITATA
1. In mancanza dell' originale dell' atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell' articolo 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l' originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l' efficacia probatoria.
2. In mancanza dell' originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell' articolo 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l' efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l' autenticità dell' originale mancante.

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