Codice Civile art. 2692


ANNOTAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE E DEGLI ATTI
1. La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev' essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall' articolo 2654.
2. Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell' articolo 2655 e quelle dell' articolo 2656.

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