Codice Civile art. 2674bis


TRASCRIZIONE E ISCRIZIONE CON RISERVA E IMPUGNAZIONE
1. Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.
2. La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all' autorità giudiziaria.

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