Codice Civile art. 2635


INFEDELTÀ A SEGUITO DI DAZIONE O PROMESSA DI UTILITÀ

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
(L'intero titolo XI, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61)
(Il presente articolo è stato modificato dagli artt. 15 e 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dal comma 36 dell’art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 76, L. 6 novembre 2012, n. 190)

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