Codice Civile art. 2629-bis


CAPO III Degli illeciti commessi mediante omissione (OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI)
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legisativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
(Articolo aggiunto dall'art. 31, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303)

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