Codice Civile art. 2539


RAPPRESENTANZA NELL' ASSEMBLEA
1. Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla societa' per azioni ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
2. Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell' articolo 2448, escluso il numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.)

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