Codice Civile art. 2537


CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO
1. Il creditore particolare del socio cooperatore, finche' dura la societa', non puo' agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell' atto costitutivo si applicano le disposizioni dell' articolo 2436.
Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell' articolo 2499.)

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