Codice Civile art. 2525


SEZ. III Delle quote e delle azioni (Sez. così sostituita dall' art. 8 D.Lgs.6/2003) (QUOTE E AZIONI)
1. Il valore nominale di ciascuna azione o quota non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' per le azioni superiore a cinquecento euro.
(Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 27 del Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n.310).
2. Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a centomila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
3. L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu' di cinquecento soci, puo' elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.
4. I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
5. Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del capitale ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
(art. così sostituito dall' art.8 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
L' ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell' interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l' importo della quota o dell' azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall' ultimo bilancio approvato.)

Prassi collegate

  • Quesito n. 14-2006/I, Statuto delle cooperative: inammissibilità di un rinvio automatico alla disciplina delle spa o delle srl

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