Codice Civile art. 2504-octies


PROGETTO DI SCISSIONE
1. Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell' articolo 2501-bis ed inoltre l' esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.
2. Se la destinazione di un elemento dell' attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell' ipotesi di trasferimento dell' intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
3. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie.
4. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le società interessate all' operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria.
(Il presente articolo non è stato riproposto nelle nuova formulazione del Capo X del titolo V
stabilita dall'art.6 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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