Codice Civile art. 2474


OPERAZIONI SULLE PROPRIE PARTECIPAZIONI
1. In nessun caso la societa' puo' acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
(art. così sostituito dall' art.3 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.
Le quote di conferimento dei soci relative alle società di nuova costituzione possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro (Periodo aggiunto dalla legge 448/2001).
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro (Commi così modificati dal Dlgs 213/98).
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l' ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.)

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