Codice Civile art. 2450


abrogato AMMINISTRATORI E SINDACI NOMINATI DALLO STATO O DA ENTI PUBBLICI
[Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi].
(Articolo abrogato dall'art. 3, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 aprile 2007, n. 46)

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