Codice Civile art. 2438


AUMENTO DI CAPITALE
1. Un aumento di capitale non puo' essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.
2. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate.)

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