Codice Civile art. 2413


RIDUZIONE DEL CAPITALE
1. Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la societa' che ha emesso obbligazioni non puo' ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta piu' rispettato.
2. Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinche' l'ammontare del capitale sociale,della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell' ammontare delle obligazioni in circolazione.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
(art. così modificato dal D.Lgs. 37/2004, Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la Riforma del diritto societario, nonché al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. n.385 del 1°settembre 1993, e al T.U. dell' intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998).

(Testo previgente:
Le obbligazioni devono indicare:
1) la denominazione, l' oggetto e la sede della società, con l' indicazione dell' ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta
2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell' emissione;
3) la data della deliberazione dell' assemblea e della sua iscrizione nel registro;
4) l' ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;
5) le garanzie da cui sono assistite.)

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