Codice Civile art. 2409-septiesdecies


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Il Capo V del Titolo V del Libro V è stato
così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
2. Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
3. Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
(Comma aggiunto dall'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2409-septiesdecies"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti