Codice Civile art. 240


CONTESTAZIONE DELLO STATO DI FIGLIO

Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.
(Articolo così sostituito dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Mancanza dell'atto di matrimonio. La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita.»)

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