Codice Civile art. 2356


RESPONSABILITA' IN CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIONI NON LIBERATE
1. Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
2. Il pagamento non puo' essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente con gli acquirenti per l' ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell' azione sia rimasta infruttuosa.)

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