Codice Civile art. 2339


RESPONSABILITA' DEI PROMOTORI
1. I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:
1) per l' integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
2) per l' esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell' articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.
2. Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
(Il testo del presente articolo è stato riproposto senza modificazioni nella nuova formulazione del Capo V del TitoloV stabilita dall'art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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