Codice Civile art. 2325


CAPO V Società per azioni (capo così sostituito,a decorrere dal 1 gennaio 2004, con l'attuale Capo V,comprendente gli articoli da 2325 a 2451,dall' art.1,d.Lgs 17 gennaio 2003, n.6) - SEZIONE I Disposizioni generali - (RESPONSABILITA')
1. Nella societa' per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
2. In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta dall'articolo 2362.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.)

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