Codice Civile art. 2203


SEZIONE III Disposizioni particolari per le imprese commerciali - §1 Della rappresentanza - (PREPOSIZIONE INSTITORIA)
1. E' institore colui che è preposto dal titolare all' esercizio di un' impresa commerciale.
2. La preposizione può essere limitata all' esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell' impresa.
3. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.

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