Codice Civile art. 2164


SEZIONE III Della colonia parziaria (NOZIONE)
1. Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l' esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
2. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

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