Codice Civile art. 2146


CONFERIMENTO DELLE SCORTE
1. Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative della convenzione o degli usi.
2. Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2146"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti