Codice Civile art. 2117


FONDI SPECIALI PER LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA
1. I fondi speciali per la previdenza e l' assistenza che l' imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell' imprenditore o del prestatore di lavoro.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2117"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti