Codice Civile art. 2105


OBBLIGO DI FEDELTA'
1. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l' imprenditore, né divulgare notizie attinenti all' organizzazione e ai metodi di produzione dell' impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

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