Codice Civile art. 2098


VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO DEI PRESTATORI DI LAVORO
1. Il contratto di lavoro stipulato senza l' osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell' offerta di lavoro può essere annullato, salva l' applicazione delle sanzioni penali.
2. La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell' ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell' assunzione del prestatore di lavoro.

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