Codice Civile art. 2080


COLONIA PARZIARIA E AFFITTO CON OBBLIGO DI MIGLIORIA
1. Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2080"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti