Codice Civile art. 2063


CAPO II Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi (OGGETTO)
1. Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:
1) la disciplina unitaria della produzione;
2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.
2. Le materie indicate nel numero 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.
(Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2063"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti