Codice Civile art. 194


DIVISIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE
1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l' attivo e il passivo.
2. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all' affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l' usufrutto su una parte dei beni spettanti all' altro coniuge.

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