Codice Civile art. 1915


INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGO
1. L' assicurato che dolosamente non adempie l' obbligo dell' avviso o del salvataggio perde il diritto all' indennità.
2. Se l' assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l' assicuratore ha diritto di ridurre l' indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

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