Codice Civile art. 1785bis


RESPONSABILITA' PER COLPA DELL'ALBERGATORE
1. L' albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall' ultimo comma dell' articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

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