Codice Civile art. 1687


RICONSEGNA DELLE MERCI
1. Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
2. Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell' arrivo delle cose trasportate.
3. Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1687"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti