Codice Civile art. 1682


RESPONSABILITA' DEL VETTORE NEI TRASPORTI CUMULATIVI
1. Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell' ambito del proprio percorso.
2. Tuttavia il danno per il ritardo o per l' interruzione del viaggio si determina in ragione dell' intero percorso.

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