Codice Civile art. 1647


§3 Dell'affitto a coltivatore diretto (NOZIONE)
1. Quando l' affitto ha per oggetto un fondo che l' affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.

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