Codice Civile art. 1646


RAPPORTI FRA GLI AFFITTUARI USCENTE E SUBENTRANTE
1. L' affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell' anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.
2. Per l' ulteriore determinazione dei rapporti tra l' affittuario uscente e l' affittuario subentrante si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza, gli usi locali.

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