Codice Civile art. 1614


MORTE DELL'INQUILINO
1. Nel caso di morte dell' inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
2. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

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