Codice Civile art. 149


CAPO V Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi (SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO)
1. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell' articolo 82 o dell' articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

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