Codice Civile art. 1436


VIOLENZA DIRETTA CONTRO TERZI
1. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.
2. Se il male minacciato riguarda altre persone, l' annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

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