Codice Civile art. 115


SEZIONE V Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nella Repubblica (MATRIMONIO DEL CITTADINO ALL'ESTERO)
1. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
[2. La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio.]
(Comma abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)

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