Codice Civile art. 1041


LETTO DELL'ACQUEDOTTO
1. E' sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell' acquedotto con l' apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell' acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.

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