Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 1045


1. Queste divisioni possono farsi per atto tra vivi, o per testamento colle stesse formalità, condizioni e regole stabilite per le donazioni e per i testamenti.
2. Le divisioni fatte per atto tra vivi non possono comprendere che i beni presenti (articolo 1064).

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