Clausole certificazione energetica: Toscana


- ARTICOLO CERTIFICAZIONE ENERGETICA -

IPOTESI DI REGOLARE DOTAZIONE
Le parti contraenti, da me Notaio idoneamente informate:
a) - si dichiarano preliminarmente a completa conoscenza della normativa recata in tema di "Attestato di certificazione energetica":
- dall'art.7 della direttiva comunitaria 2002/91/CE;
- dall'art.6 del d.lgs. 19 agosto 2005 n.192, (modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n.311);
- dalle "Linee guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici" - Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.158 del 10 luglio 2009;
- dalla Legge Regione Toscana del 24 febbraio 2005 n.39 (BURT n.19 del 7 marzo 2005) come modificata dalla Legge Regione Toscana del 23 novembre 2009 n.71 (BURT n.50 del 27 novembre 2009) e
- dal Regolamento di attuazione degli artt. 23-bis e 23-sexies della L.R.39/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 febbraio 2010 n. 17/R;
b) - si danno atto che l'immobile compravenduto è dotato di' "ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA" il quale si allega al presente atto alla lettera
>>> oppure
redatto dal............iscritto all'Albo dei
presentato al Comune di
il
ed assunto al protocollo generale al n.
dal quale risulta che la classificazione energetica attribuita al cespite è "CLASSE

(ad entrata in vigore del mediante il sistema informativo regionale: redatto dal......iscritto all'Albo dei trasmesso al Comune di il
mediante il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'art.23-ter della L.R.T. n. 39/2005, di cui ai seguenti estremi identificativi
prot. n. del Classificazione Energetica attribuita: )


IPOTESI DI MANCANZA DI ACE
Le parti contraenti, da me Notaio idoneamente informate:
a) - si dichiarano preliminarmente a completa conoscenza della normativa recata in tema di "Attestato di certificazione energetica":
- dall'art.7 della direttiva comunitaria 2002/91/CE;
- dall'art.6 del d.lgs. 19 agosto 2005 n.192, (modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n.311);
- dalle "Linee guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici" - Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.158 del 10 luglio 2009;
- dalla Legge Regione Toscana del 24 febbraio 2005 n.39 (BURT n.19 del 7 marzo 2005) come modificata dalla Legge Regione Toscana del 23 novembre 2009 n.71 (BURT n.50 del 27 novembre 2009) e
- dal Regolamento di attuazione dell'art.articolo 23-bis e articolo 23-sexies della L.R.39/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 febbraio 2010 n.17/R;
b) - prendono atto che l'immobile in oggetto, pur ricadendo - a norma dell'art.6 del D.Lgs. n.192/2005 e del Regolamento di Attuazione degli artt.23-bis e 23-sexies della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n.39, di cui al D.P.G.R. Toscana del 25 febbraio 2010 n.17/R - nei casi di obbligatorietà di cui all'art.4, n.2 del suddetto regolamento (obbligatorietà in caso di trasferimento a titolo oneroso) è sfornito dell'Attestato di Certificazione Energetica.
c) - prendono atto che di conseguenza la stessa unità immobiliare è automaticamente classificata nella classe energetica più bassa.

IPOTESI DI ESENZIONE
Ai sensi dell'art.3 del Regolamento di attuazione dell' articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 febbraio 2010 n.17/R - l'immobile negoziato con il presente atto non deve essere dotato di Attestato di Certificazione Energetica in quanto appartenente ad una delle seguenti tipologie:
a) - fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali con ambienti climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
b) - fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
c) - fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
d) - edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
e) - tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005.

CLAUSOLA SINTETICA NEGATIVA
Le parti contraenti, da me Notaio compiutamente informate:
- si dichiarano a completa conoscenza della normativa in tema di "Certificazione Energetica degli edifici" dettata sia dalle norme nazionali si da quelle della Regione Toscana;
- prendono atto che l'immobile in oggetto, in quanto alienato a titolo oneroso, ricade nei casi di obbligatorietà di dotazione del documento attestante l'appartenenza alla Classe Energetica previsto da detta normativa ma è di fatto sfornito dell'"Attestato di Certificazione Energetica";
- constatano ed accettano che, di conseguenza, la stessa unità immobiliare è automaticamente classificata nella classe energetica più bassa.

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