Categorie di azioni e nomina degli organi sociali


Massima

È legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata che attribuisca ad una o più categorie di azioni il diritto di nominare una componente minoritaria del consiglio di amministrazione o degli organi di controllo; ove una di tali categorie sia titolare della maggioranza dei voti esercitabili nelle deliberazioni in esame, può esserle riconosciuto il diritto di nominare la maggioranza dei componenti di detti organi.

[Aggiornamento dell’Orientamento 15/2010: “È legittima la clausola dello statuto di una s.p.a. non quotata che attribuisca ad una o più categorie di azioni il diritto di nominare una componente minoritaria del consiglio di amministrazione o degli organi di controllo; ove una di tali categorie rappresenti almeno la metà del capitale sociale, può esserle riconosciuto il diritto di nominare la maggioranza dei componenti di detti organi”].

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